|
1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:
|
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
|
b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
|
«14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».
|
Art. 20.
(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza).
|
(Si veda l'articolo 24).
|
1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi
Pag. 34
|
orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata o all'uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 2, che riproducono:
|
| a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata;
|
| b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
|
|
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 1.
|
| | | | |